Art. 14.
(Organi di governo).

      1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore.
      2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati sulla base dei princìpi stabiliti dalla normativa sulle università, tenuto conto delle specificità teorico-pratiche delle discipline coreutiche.
      3. Il direttore dell'Accademia nazionale di danza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita il mandato fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di procedere alla nomina per le sedi vacanti di nuova istituzione.